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Ampliato il divieto di abbruciamento

Residui vegetali: Regione Lombardia estende i periodi di divieto per l'abbruciamento in campo

Disposizioni inerenti alla combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali

Importanti novità normative interessano le operazioni di pulizia dei fondi agricoli. In attuazione delle norme statali per la tutela della qualità dell'aria, Regione Lombardia ha modificato la Legge Regionale n. 24/2006 (art. 18 bis), introducendo restrizioni più severe per l'abbruciamento dei residui vegetali.

L'ultimo aggiornamento (D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4843) ha confermato un ampliamento significativo del periodo di divieto, che va oltre i limiti minimi previsti a livello nazionale.

L'abbruciamento di piccoli cumuli di materiali vegetali nel luogo di produzione è ora vietato per gran parte dell'anno. Nello specifico, non è consentito accendere fuochi nei seguenti periodi:

  • Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno (inclusi i nuovi mesi di ottobre e marzo).
  • Nei mesi di luglio e agosto.

Di fatto, le finestre temporali in cui è consentito gestire i residui tramite combustione in loco si riducono drasticamente ai soli mesi di aprile, maggio, giugno e settembre, sempre fatte salve diverse disposizioni locali o allerte meteo per rischio incendi.

La delibera regionale mira a ridurre l'emissione di polveri sottili (PM10) e altri inquinanti atmosferici, particolarmente critici durante i mesi autunnali e invernali nel bacino padano. La normativa regionale è dunque più restrittiva di quella nazionale (che solitamente limita i divieti al periodo novembre-febbraio) per rispondere alle specifiche esigenze ambientali della nostra regione.

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