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Agrivoltaico tutte le correzioni ai bandi Pnrr
03.12.2025 - 10:38
Pichetto Fratin modifica il bando Pnrr per garantire alle imprese maggiore tutela davanti ai ritardi delle procedure di allaccio degli impianti alla rete nazionale
Più tempo per la gestione di tutte le fasi di sviluppo dei progetti e maggiore tutela per le imprese dai rischi derivanti dai ritardi dell’entrata in funzione degli impianti, spesso dovuti all’inadeguatezza della rete nazionale.
Sono questi i contenuti del decreto 149/2025, in vigore retroattivamente dall’8 luglio scorso, con cui il ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica di Gilberto Pichetto Fratin modifica il così detto “dm Agrivoltaico”, finanziato dall’Europa con 1,1 miliardi e dedicato ai produttori energetici in società con le imprese del settore primario nell’installazione e funzionamento di impianti solari integrati nell’attività agricola.
Un palliativo – fortemente richiesto da Confagricoltura –, in attesa che venga risolto alla radice il problema della saturazione delle reti e, quindi, delle lunghissime attese per l’allaccio degli impianti alla rete di distribuzione. Tempistiche che rischiano di compromettere l’accesso agli incentivi stanziati dall’Ue.
Le nuove scadenze
La maggiore flessibilità dei tempi viene affrontata dal Mase posticipando il termine ultimo per la messa in esercizio degli impianti. La precedente scadenza del 30 giugno 2026 non è più riferita all’entrata in funzione degli impianti, ma diventa il termine obbligatorio per il completamento della loro installazione. L’effettiva produzione di energia ed immissione in rete dovrà invece avvenire entro 18 mesi, a partire dalla data di comunicazione di fine costruzione.
Per allineare le procedure amministrative alle nuove scadenze, il decreto cambia anche la scadenza della rendicontazione delle spese di progettazione e installazione degli impianti per l’accesso al contributo in conto capitale. Il nuovo termine passa dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre dello stesso anno. Parallelamente vengono rafforzate le comunicazioni da fare al Gestore dei Servizi Energetici (Gse) con l’introduzione di un doppio obbligo: trasmissione della data di installazione e di quella relativa all’entrata in esercizio. Le modifiche lasciano invariato il massimo di contributo in conto capitale ricevibile, ossia il 40% dei costi ammissibili.
Idem per la definizione della tariffa incentivante ventennale che viene riconosciuta per la produzione di energia elettrica netta immessa in rete: 93 euro per MWh per gli impianti fino a 300 KW; 83 euro per quelli con potenza superiore; +4 euro MWh per gli impianti nelle regioni del Centro Italia, e +10 euro per quelli nelle regioni del Nord. L’eventuale autoconsumo mantiene un suo valore solo ai fini della posizione della domanda in graduatoria.
Restano ferme anche le regole sull’installazione degli impianti agrivoltaici per garantire che non venga compromessa l’attività agricola. La superficie agricola destinata all’attività di coltivazione o allevamento dovrà essere pari o maggiore al 70% dell’estensione totale dell’area interessata dal progetto. Mentre, l’altezza minima dei pannelli dal terreno può variare in base all’attività che viene svolta. Nel caso di attività zootecnica l’altezza minima dovrà essere di 1,3 metri; nel caso di colture o attività mista, l’altezza sale a 2,1 metri.
Il nuovo decreto conferma anche il livello di produttività elettrica dell’impianto agrivoltaico, che dovrà essere pari almeno al 60% della produzione di un impianto fotovoltaico standard. La produttività può crescere in alcuni casi specifici: ad esempio sale del 15% nel caso di pannelli orientabili, e di un ulteriore 15% se bifacciali.
Resta ferma anche la previsione di controlli periodici sull’impatto degli impianti sulla fertilità del suolo e sul microclima attraverso strumenti già familiari, come la relazione agronomica e il fascicolo aziendale.
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